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Legge 27/12/2006 n. 296

articolo, é attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo. 880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono apportate. le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo é soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662";

d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662". 881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. 882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decretolegge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell' attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197. 883. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 mi- lioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 884. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999 n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16bis, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 885. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997 n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. 887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse. 888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006 n. 105, é autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la parola: "372" é sostituita dalla seguente: "371". 890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: "371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372". 891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la parola: "371" é sostituita dalla seguente: "371-ter". 892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, é autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti. 893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. 894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893. 895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, é data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. 896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico é istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

f), della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell' ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali. 897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005 n. 216, sono abrogati. Conseguentemente é ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997 n. 264. 898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa é istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché delle unità navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa é istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa é istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro. 902. É autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento. 903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, é autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, é integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. 905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995 n. 481, sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. 906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 del presente articolo, é rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905. 907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. 908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

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